Perdono

Divieto di vendita bevande in vetro e lattine durante le feste le perdono

Con Ordinanza n° 201 del 30/08/2023 è regolata la vendita di bevande in lattina e bottiglia, nonché la vendita di spray urticanti e similari durante il Perdono

Divieto di vendita bevande in vetro e lattine durante le feste le perdono
DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED USO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI OLTRE A DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'USO DI BOMBOLE DI GAS, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL PERDONO DI MONTEVARCHI 2023
Ordinanza n° 201 del 30/08/2023
 
SINDACO
PREMESSO CHE:
- dal giorno 01/09/2023 al giorno 08/09/2023 si svolgerà l'annuale manifestazione denominata “Festa del Perdono di Montevarchi” che interesserà il Centro storico e altre zone del Capoluogo; - in particolare nei giorni 02/09/2023 e 05/09/2023, detta manifestazione vede la presenza in varie strade e piazze di attività di intrattenimento unite ad attività di somministrazione di alimenti e bevande; - nelle precedenti edizioni questa manifestazione ha visto la presenza di numeroso pubblico;

CONSIDERATO CHE:
- normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate anche in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico; - l'utilizzo in presenza di affollamento di persone di spray urticanti o similari può creare seri problemi alla sicurezza degli intervenuti; - la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e lo stoccaggio delle stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione, risulta essere un potenziale rischio per la sicurezza di coloro che partecipano alle varie iniziative;

CONSIDERATA quindi la necessità di regolamentare la vendita, somministrazione ed introduzione delle bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine, vietare l'utilizzo di spray urticanti o similari, ed inoltre regolamentare la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietando lo stoccaggio delle stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione;

VISTE le risultanze degli incontri in materia di sicurezza avuti con funzionari della Questura di Arezzo circa la manifestazione in oggetto, nonché il Piano di Emergenza e sicurezza presentato dagli organizzatori della manifestazione;

ATTESO che il Piano di Emergenza e sicurezza sopra citato prevede inoltre che le bevande contenute in bottiglie di plastica richiudibili dovranno essere aperte al momento dell’acquisto e date al consumatore senza il tappo di chiusura.

RITENUTO di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione delle iniziative programmate nella manifestazione denominata “Festa del Perdono di Montevarchi” e più precisamente dalle ore 14.00 del giorno 02/09/2023 alle ore 01.00 del giorno 05/09/2023 prevedendo il divieto di vendita per asporto di somministrazione ed introduzione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici in contenitori di vetro e lattine di alluminio, di utilizzo di spray urticanti e similari e di deposito e di stoccaggio di bombole di gas;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 come modificato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO l’art.54 commi 1, 4 e 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni, nonché l’art.75 del vigente Statuto Comunale;
O R D I N A

1. Dalle ore 14.00 del giorno 02/09/2023 alle ore 01.00 del giorno 05/09/2023 nelle seguenti strade e Piazze del Capoluogo:

P.zza Garibaldi, Via Roma, Via Cennano, Via Marzia, Via Isidoro Del Lungo, Via Poggio Bracciolini, Via Mochi, Via Trento, P.zza XX Settembre, Via Trieste, P.zza Vittorio Veneto, P.zza Mazzini, P.zza Donatori di Sangue, P.zza Varchi, P.zza Magiotti, P.zza Umberto I ed i Vicoli compresi nell'area sopra descritta, nonché su Via Fonte Moschetta (tratto compreso tra P.zza XX Settembre e P.zza S. Allende), P.zza Toti, Via Dante, L.go B. Peri, P.zza S. Allende, P.zza della Repubblica, Viale Matteotti (tratto compreso tra P.zza della Repubblica e Via Podgora), P.zza C. Marchesi,

a) è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio.

b) è consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente richiudibili che dovranno essere aperte al momento dell’acquisto e date al consumatore senza il tappo di chiusura.

c) è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti ai tavoli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi quelli temporanei esercitati dalle associazioni che organizzano la manifestazione ovvero la consumazione delle stesse in piedi presso il bancone dell'esercizio di somministrazione.

d) è consentita la consumazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio, ai soli avventori seduti ai tavoli predisposti per l'evento nell'area interessata alla manifestazione dal Comitato Organizzatore.

e) Gli addetti alla somministrazione del Comitato Organizzatore e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento al termine della consumazione.

f) Gli addetti alla somministrazione del Comitato Organizzatore e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno esporre nell'esercizio o nell'area della manifestazione l'avviso delle sopraelencate disposizioni.

g) è fatto divieto a tutti coloro che interverranno alla manifestazione di che trattasi di utilizzo di spray urticanti e similari;

h) è fatto divieto di depositare sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande bombole di gas e anche di stoccare le stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione.

i) I trasgressori alle presenti disposizioni saranno soggetti, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di Montevarchi;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l’opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa alla Prefettura di Arezzo, alla Questura di Arezzo, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo ed al Corpo Associato Polizia Municipale Montevarchi Terranuova Bracciolini.

Il Corpo Associato Polizia Municipale Montevarchi Terranuova Bracciolini è incaricato della perfetta esecuzione della presente.

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Arezzo ovvero in alternativa ricorso giurisdizionale al TAR Toscana rispettivamente entro 30 o entro 60 giorni dalla pubblicazione.
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