I documenti formati all’estero e/o da autorità estere, per essere validamente prodotti in Italia, devono essere legalizzati.
Oltre alla legalizzazione, i documenti scritti in lingua straniera devono essere muniti di una traduzioneufficiale in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000.
Possono essere legalizzati:
i documenti rilasciati all'estero; in questo caso la firma del traduttore ufficiale deve essere legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana presente nel Paese estero;
i documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare straniera in Italia; in questo caso la firma deve essere legalizzata presso la Prefettura competente per territorio. Ulteriori informazioni relative alla legalizzazione effettuata dalla Prefettura sono disponibili nella sezione Come fare per della Prefettura di Arezzo.
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino “l’Apostille” gli atti ed i documenti rilasciati dai Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961.
L’Apostille si applica solo ai documenti prodotti all’estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare degli stessi Paesi è necessaria la legalizzazione presso la Prefettura. A quest'ultima disposizione fanno eccezione i Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 1968.
Per l'elenco dei traduttori ufficiali rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale - Piazza Garibaldi n. 3 - Montevarchi - Tel: 055/980464 oppure 055/983270 - orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Gli atti italiani firmati dall'Ufficiale di Stato Civile, dall'Ufficiale di Anagrafe o dal Sindaco possono essere fatti valere all'estero solo previa legalizzazione della firma del pubblico ufficiale che l'ha apposta, da parte della Prefettura competente per territorio.
Ad esempio, necessita di legalizzazione da parte del Prefetto la firma apposta dal funzionario di anagrafe sul certificato anagrafico contestuale (cittadinanza, residenza, stato libero) richiesto per contrarre matrimonio all'estero.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione Come fare per del sito web della Prefettura di Arezzo.
Si tratta dell'attestazione, effettuata da una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona presente.
La legalizzazione di fotografia è richiesta al momento del rilascio di un documento di riconoscimento (ad esempio per il rilascio/rinnovo del passaporto, la patente di guida/patente internazionale, il porto d’armi, la licenza di pesca, etc).
Può essere effettuata:
dall'Amministrazione competente al rilascio del documento
da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco
Non e' soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
E' necessario presentarsi personalmente e portare con sé la foto da legalizzare e un documento d'identità.
La fotografia viene legalizzata immediatamente.
Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961;
Convenzione europea di Londra del 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari;
Convenzione di Atene del 15 settembre 1977;
D.P.R. n. 396 del 03.11.2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 127/1997;
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amm.va, artt. 30 e segg.