Riduzione per le utenze non stabilmente attive (art 24)
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, a pena di decadenza fin dall’inizio, compilando l’apposito modulo, rispettando la tempistica e le modalità indicate nel presente regolamento.
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
Per tali utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Le utenze non domestiche che intendano avvalersi di tale possibilità devono darne comunicazione preventiva al Comune via Pec entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1°gennaio
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 26)
Modulo denuncia Tari uso non domestico (all’interno è presente la sezione per richiedere le riduzioni)