Quando un cittadino porta un cane a passeggio sulle strade o piazze pubbliche deve rispettare alcune regole imposte dalle leggi in materia e dalle ordinanze locali del Sindaco.
E’ possibile portare cani a passeggio purché abbiano il guinzaglio oppure la museruola.
Una ordinanza del Ministro della Salute del Marzo 2009 (scade il 13/05/2013) stabilisce l'obbligo, per i detentori di cani pit-bull e di altre razze potenzialmente pericolose, o loro incroci, di utilizzare sia la museruola che guinzaglio.
Inoltre è obbligatoria la raccolta delle feci mediante appositi strumenti prelevabili gratuitamente dagli appositi contenitori ubicati nel territorio comunale oppure con altro mezzo idoneo alla rimozione delle stesse.
Il mancato rispetto della norma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 12,00 a € 77,00 (artt. 18 e 19 della L.R. 43/95).
Il controllo è effettuato dalle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) e dalla Polizia Municipale.
D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di polizia veterinaria", art. 83, comma 1, lettera c) e d)
Legge n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
L.R. n. 43 del 08/04/1995 "Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo"
Ordinanza del Ministero della Salute del 09/09/2003
Ordinanza del Sindaco n. 194/1999
Ordinanza del Sindaco n. 40/2002
Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"